2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano a rimunerazioni e a pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
3. Auf Vergütungen und Ruhegehältern für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer gewerblichen Tätigkeit eines Vertragsstaats oder einer seiner politischen Unterabteilungen oder lokalen Körperschaften erbracht werden, sind die Artikel 15, 16 und 18 anzuwenden.
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