1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, di stabilire i propri livelli di protezione ambientale e del lavoro, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche in materia, ogni Parte si adopera per garantire che le sue leggi, le sue politiche e le sue pratiche incoraggino e promuovano livelli elevati di protezione ambientale e del lavoro, compatibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 36 e 37, sforzandosi nel contempo di migliorare ulteriormente i livelli di protezione previsti nell’ambito di tali leggi e politiche.
2. Le Parti riconoscono, in sede di elaborazione e attuazione delle misure relative alla protezione ambientale e alle condizioni di lavoro che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, l’importanza che rivestono le informazioni scientifiche, tecniche e di altra natura nonché le norme, le linee guida e le raccomandazioni internazionali rilevanti.