Le Parti adottano nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale di livello identico a quello contemplato dall’Accordo TRIPS63, in particolare nei suoi articoli 41–61.
63 RS 0.632.20, All. 1.C
Die Vertragsparteien erlassen in ihrem innerstaatlichen Recht Bestimmungen zur Durchsetzung der Rechte an Geistigem Eigentum, die mit denjenigen des TRIPS-Abkommens63, insbesondere von dessen Artikeln 41–61, gleichwertig sind.
63 SR 0.632.20, Anhang 1.C
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