1. Gli Stati Parte al presente Accordo considerano la liberalizzazione effettiva dei loro appalti pubblici rispettivi secondo i principi della non discriminazione e della reciprocità quale obiettivo facente parte integrante del presente Accordo.
2. A tale scopo, gli Stati Parte elaborano regole in seno al Comitato misto al fine di assicurare detta liberalizzazione. Così facendo, essi tengono conto degli sviluppi intervenuti nel quadro dell’OMC.
1. Die Vertragsstaaten betrachten die wirksame Liberalisierung ihres öffentlichen Beschaffungswesens auf der Basis der Nichtdiskriminierung und Reziprozität als ein integrierendes Ziel dieses Abkommens.
2. Zu diesem Zweck erarbeiten die Vertragsparteien im Gemischten Ausschuss Regeln im Hinblick auf die Verwirklichung dieser Liberalisierung. Die Entwicklungen unter der Schirmherrschaft der WTO werden dabei angemessen berücksichtigt.
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