Le disposizioni concernenti le lavorazioni o le trasformazioni insufficiente di cui all’articolo 7 del Protocollo B dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Libano si applicano alla presente appendice. Nella presente appendice ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
Die in Artikel 7 des Protokolls B zum Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und dem Libanon aufgeführten Bestimmungen betreffend nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen finden auf diesen Anhang Anwendung. Alle Verweise darin zu den «EFTA Staaten» beziehen sich in diesem Anhang auf die Schweiz.
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