0.632.314.161.2 Accordo del 21 giugno 2011 tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina sugli standard di lavoro

0.632.314.161.2 Abkommen vom 21. Juni 2011 über Arbeitsstandards zwischen den EFTA-Staaten und Hongkong, China

Art. 3 Diritto di regolamentare e livelli di protezione

Riconoscendo il diritto di ogni Parte di stabilire il proprio livello di protezione degli standard di lavoro e di adottare o modificare di conseguenza la propria legislazione e le proprie politiche nazionali, ogni Parte si adopera per migliorare i suoi livelli di protezione degli standard di lavoro attraverso la legislazione, le politiche e le pratiche nazionali in conformità con le norme e i principi di cui all’articolo 2 e in considerazione del contesto e delle priorità nazionali.

Art. 3 Recht auf Regulierungstätigkeit und Schutzniveau

In Anerkennung des Rechts jeder Vertragspartei, ihr eigenes Arbeitsschutzniveau zu bestimmen und ihre innerstaatlichen Gesetze und Politiken entsprechend festzulegen oder zu ändern, bemüht sich jede Vertragspartei, die Arbeitsschutzniveaus durch ihr innerstaatliches Recht, ihre innerstaatlichen Politiken und Praktiken unter Berücksichtigung ihrer innerstaatlichen Verhältnisse und Prioritäten und im Einklang mit den Normen und Prinzipien nach Artikel 2 zu verbessern.

 

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