I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali sono disciplinati dall’articolo XX del GATT 199428, il quale è integrato nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
28 RS 0.632.20, All. 1A.1
Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf die allgemeinen Ausnahmen richten sich nach Artikel XX GATT 199428, der hiermit mutatis mutandis zum Bestandteil dieses Abkommens erklärt wird.
28 SR 0.632.20, Anhang 1A.1
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