1. Per quanto riguarda le misure concernenti gli appalti disciplinati, le Parti e i loro enti aggiudicatori accordano immediatamente e incondizionatamente alle merci e ai servizi di ogni altra Parte e ai prestatori di servizi di ogni altra Parte che offrono tali merci e servizi un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle merci, ai servizi e ai prestatori di servizi nazionali.
2. Per quanto riguarda le misure concernenti gli appalti pubblici disciplinati, le Parti e i loro enti aggiudicatori si astengono:
2. In Bezug auf Massnahmen betreffend unterstellte Beschaffungen sieht eine Vertragspartei, einschliesslich ihrer Auftraggeber, davon ab:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.