1. Con il presente Accordo è istituito un Sottocomitato per gli scambi di merci.
2. Il mandato del Sottocomitato per gli scambi di merci è stabilito nell’allegato VIII (Mandato del Sottocomitato per gli scambi di merci).
1. Hiermit wird ein Unterausschuss über Warenverkehr (nachfolgend als «Unterausschuss» bezeichnet) eingesetzt.
2. Die Aufgaben des Unterausschusses sind in Anhang VIII (Aufgaben des Unterausschusses über Warenverkehr) festgelegt.
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