1. Le Parti si dichiarano disposte, ciascuna nell’ambito della propria politica agricola, a proseguire gli sforzi per una ulteriore liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli.
2. La prima revisione ha luogo al più tardi quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo; ulteriori revisioni sono determinate in occasione della prima revisione.
1. Die Parteien erklären sich bereit, im Rahmen ihrer jeweiligen Landwirtschaftspolitik ihre Bemühungen für eine weitergehende Liberalisierung des Handels mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen fortzusetzen.
2. Die erste Prüfung findet spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung statt; weitere Prüfungen werden anlässlich der ersten Prüfung festgelegt.
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