1 Le Parti contraenti possono convenire di modificare qualsiasi punto del presente Accordo.
2 Sempreché le Parti contraenti non abbiano convenuto diversamente, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del secondo mese che segue il ricevimento dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
1 Die Vertragsparteien können Änderungen dieses Abkommens vereinbaren.
2 Solange die Vertragsparteien nichts anderes bestimmen, tritt die Änderung am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, welcher auf den Eingang des letzten Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsinstruments folgt.
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