Le disposizioni concernenti il principio di territorialità di cui all’articolo 11 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
Die in Artikel 11 des Anhangs I zum Freihandelsabkommen aufgeführten Bestimmungen betreffend Territorialitätsprinzip finden auf diesen Anhang Anwendung. Alle Verweise darin zu den «EFTA Staaten» beziehen sich in diesem Anhang auf die Schweiz.
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