1. Le Parti contraenti possono convenire di modificare il presente Accordo.
2. Tranne nel caso in cui le Parti abbiano convenuto diversamente e fatte salve le disposizioni dell’Appendice IV, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese che segue il ricevimento dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
1. Die Vertragsparteien können Änderungen dieses Abkommens vereinbaren.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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