1. Le Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali possono compromettere i vantaggi risultanti dal presente Accordo.
2. Le Parti si impegnano ad applicare le leggi della concorrenza in sintonia con il presente capitolo allo scopo di evitare che i vantaggi del processo di liberalizzazione nel settore dei prodotti e dei servizi, quale è previsto nel presente Accordo, siano ridotti o annullati da pratiche commerciali anticoncorrenziali
3. Ai sensi del presente Accordo, l’espressione «pratiche commerciali anticoncorrenziali» include in particolare i seguenti aspetti: gli accordi dannosi per la concorrenza, le pratiche o le intese concordate tra concorrenti, l’abuso di posizioni dominanti, individuali o comuni, in un mercato e le fusioni con chiari effetti dannosi per la concorrenza. Tali pratiche si riferiscono a prodotti e servizi e possono essere attuate da imprese private e pubbliche.
4. Le Parti riconoscono l’importanza dei principi della concorrenza, tra cui la non discriminazione, la procedura equa (garanzie procedurali) e l’apertura, che sono riconosciuti in seno agli organi multilaterali specializzati di cui le Parti sono membri o presso i quali svolgono la funzione di osservatori.
34 Ai sensi del presente cap., per «prodotti» si intendono i prodotti classificati nei cap. 1–97 del SA, RS 0.632.11.
1. Die Vertragsparteien anerkennen, dass wettbewerbswidrige Geschäftspraktiken die Vorteile, die sich aus diesem Abkommen ergeben, vereiteln können.
2.
3. Für die Zwecke dieses Kapitels schliessen «wettbewerbswidrige Geschäftspraktiken» umfassen insbesondere: Wettbewerbswidrige Vereinbarungen, abgesprochene Verhaltensweisen oder unter Konkurrenten getroffene Abreden, der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch ein einzelnes oder mehrere Unternehmungen gemeinsam sowie Zusammenschlüsse mit erheblichen wettbewerbswidrigen Auswirkungen. Diese Praktiken beziehen sich auf Waren und Dienstleistungen und können von privaten und öffentlichen Unternehmen ausgeübt werden.
4. Die Vertragsparteien anerkennen die Bedeutung von Wettbewerbsgrundsätzen wie der Nichtdiskriminierung, des fairen Verfahrens («due process») und der Transparenz, die in einschlägigen multilateralen Foren, bei denen die Vertragsparteien Mitglied oder Beobachter sind, anerkannt werden.
34 Für die Zwecke dieses Kapitels bedeutet «Waren» die in den Kapiteln 1 bis 97 des HS klassifizierten Waren, SR 0.632.11.
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