1. Le Parti si sforzano, per quanto possibile, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici al fine di permettere una diffusione efficace delle informazioni concernenti gli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda le possibilità d’appalto offerte dagli enti, purché siano rispettati i principi della trasparenza e della non discriminazione
2. Le Parti promuovono una cooperazione tecnica destinata in primo luogo alle piccole e medie imprese
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2.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.