1. Gli enti non possono suddividere un mandato o scegliere un metodo di valutazione degli appalti con l’intento di eludere l’applicazione del presente capitolo, quando occorre determinare se un appalto pubblico è soggetto alle disposizioni del presente capitolo e alle condizioni stabilite nelle Appendici XIII e XIV.
2. Nel calcolo del valore di un appalto, un ente tiene conto di tutte le forme di rimunerazione, come premi, emolumenti, commissioni e interessi nonché l’importo totale massimo autorizzato, compresa la clausola per un’opzione prevista nel
contratto.
3. Se non è possibile calcolare preventivamente il valore preciso di un appalto a causa delle sue caratteristiche, gli enti valuteranno tale valore in base a criteri oggettivi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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