1. Per quanto riguarda le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche concernenti gli appalti pubblici contemplati nel presente capitolo, ciascuna Parte riserva ai prodotti, ai servizi e ai fornitori delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti, ai servizi e ai fornitori nazionali.
2. Riguardo a qualsiasi legge, regolamento, procedura e pratica concernenti gli appalti pubblici contemplati nel presente capitolo, ciascuna Parte si assicura che i suoi enti:
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dazi e alle altre tasse percepite sulle importazioni o in occasione dell’importazione, né al metodo di
riscossione di tali dazi e tasse, né ad altri regolamenti o formalità d’importazione, né alle misure riguardanti il commercio di servizi, che non fanno parte delle misure relative specificatamente agli appalti pubblici contemplati nel presente capitolo.
2. In Bezug auf alle Gesetze, Vorschriften, Verfahren und Praktiken betreffend das unter dieses Kapitel fallende Öffentliche Beschaffungswesen stellen die Vertragsparteien sicher
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.