1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti il trattamento della nazione più favorita sono disciplinati dal GATS21.
2. Se una Parte conclude con un Paese che non è parte al presente Accordo, un accordo notificato conformemente alle disposizioni dell’articolo V del GATS, essa offre alle altre Parti, su richiesta di una di esse, l’opportunità di negoziare, su una base reciprocamente vantaggiosa, i vantaggi in esso accordati
21 RS 0.632.20, All. 1B
21 SR 0.632.20 Anhang 1B
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