1. Gli enti aggiudicano i loro appalti pubblici mediante procedure di gara libere o con preselezione, conformemente alla loro legislazione nazionale e alle disposizioni del presente capitolo.
2. Gli enti trattano le offerte in modo confidenziale. In particolare, non forniscono informazioni con l’intento di consentire a determinati partecipanti di conformare le proprie offerte al livello di quelle di altri partecipanti.
3. Ai fini del presente capitolo:
2. Die
3. Für die Zwecke dieses Kapitels:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.