1. Le Parti assicurano che i loro enti provvedano a una diffusione efficace delle possibilità d’appalto generate dalle procedure di gara e trasmettono ai fornitori di un’altra Parte tutte le informazioni necessarie alla partecipazione a una simile procedura di gara.
2. Per ogni appalto contemplato dall’articolo 6.1 paragrafo 3, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6.9 paragrafo 3 lettera (c) e dall’articolo 6.12, gli enti pubblicano in precedenza un avviso che invita i fornitori interessati a presentare le offerte, o laddove appropriato, a sottoporre domande di partecipazione alla gara d’appalto.
3. In ogni avviso di appalto previsto, contemplato nel presente Accordo, devono almeno essere indicate le informazioni seguenti:
4. Ogni avviso a cui si fa riferimento nel presente articolo e nell’appendice 5 dell’allegato XIV rimane accessibile per tutto il periodo stabilito per partecipare alla gara d’appalto in questione.
5. Gli enti pubblicano gli avvisi in modo tempestivo tramite i mezzi che offrono l’accesso più ampio possibile e non discriminatorio ai fornitori interessati delle Parti. Gli avvisi vengono resi accessibili mediante i punti d’accesso specificati nell’appendice 2 dell’allegato XIV.
5. Die Beschaffungsstellen veröffentlichen die Bekanntmachungen rechtzeitig mit Mitteln, die den interessierten Anbietern der Vertragsparteien grösstmöglichen und diskriminierungsfreien Zugang bieten. Die Bekanntmachungen müssen über die in Appendix 2 zu Anhang XIV benannten Zugangspunkte zugänglich sein.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.