I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle restrizioni all’importazione e all’esportazione sono disciplinati dall’articolo XI del GATT 199413, che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.
13 RS 0.632.20, All. 1A.1
Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf Ein- und Ausfuhrbeschränkungen richten sich nach Artikel XI
13 SR 0.632.20 Anhang 1A.1
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