I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali sono disciplinati dall’articolo XX del GATT 199426, che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.
26 RS 0.632.20, All. 1A.1
Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf die allgemeinen Ausnahmen richten sich nach Artikel XX
26 SR 0.632.20 Anhang 1A.1
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