Le riduzioni tariffarie previste agli articoli 1 e 5 dell’Accordo del 30 giugno 19675 entrano in vigore al momento dell’entrata in vigore di questo Accordo.
Die in den Artikeln 1 und 5 des Abkommens vom 30. Juni 19675 vorgesehenen Zollsenkungen treten gleichzeitig mit diesem Abkommen in Kraft.
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