1. Nei casi in cui determinate questioni vengano deferite al comitato per conciliazione, in assenza di una soluzione reciprocamente accettata nel corso delle consultazioni a norma del presente accordo, il comitato esamina immediatamente i fatti e presta i suoi buoni uffici per incoraggiare i firmatari di cui trattasi ad elaborare una soluzione reciprocamente accettabile.38
2. I firmatari devono, per tutto il periodo della conciliazione, compiere ogni sforzo al fine di pervenire ad una soluzione di comune gradimento.
3. Qualora la questione non venga risolta, nonostante gli sforzi di conciliazione intrapresi conformemente al paragrafo 2 di cui sopra, ogni firmatario può, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di presentazione della domanda di conciliazione, chiedere al comitato di istituire un gruppo speciale a norma dell’articolo 18 di cui in appresso.
38 Al riguardo il comitato può richiamare l’attenzione dei firmatari sui casi in cui, a suo parere, non sia stata apportata alcuna giustificazione ragionevole a sostegno delle deduzioni presentate.
1. Werden Angelegenheiten zur Schlichtung an den Ausschuss verwiesen, weil in den Konsultationen aufgrund dieses Übereinkommens keine einvernehmliche Lösung erzielt wurde, so prüft der Ausschuss umgehend den Sachverhalt und bemüht sich, durch seine guten Dienste die beteiligten Unterzeichner zu einer allseits annehmbaren Lösung zu bringen.38
2. Die Unterzeichner bemühen sich während der ganzen Dauer der Schlichtung nach besten Kräften, eine allseits zufriedenstellende Lösung zu erzielen.
3. Kommt ungeachtet der Schlichtungsbemühungen nach Absatz 2 keine Lösung zustande, so kann jeder beteiligte Unterzeichner dreissig Tage nach dem Schlichtungsersuchen beantragen, dass der Ausschuss gemäss Artikel 18 eine Sondergruppe (panel) einsetzt.
38 In diesem Zusammenhang kann der Ausschuss die Unterzeichner auf Fälle hinweisen, in denen seiner Ansicht nach die vorgebrachten Behauptungen nicht vernünftig begründet sind.
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