0.632.20 Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (con allegati)

0.632.20 Abkommen vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation (mit Anhängen)

lvlu28/lvlu1/lvlu1/pArt. II/sec5/Art. 33 Durata della protezione

La durata della protezione concessa non può terminare prima della scadenza di un periodo di 20 anni computati dalla data del deposito291.

291 È inteso che i Membri i quali non hanno un sistema di concessione iniziale possono prevedere che la durata della protezione sia computata dalla data del deposito nel sistema di concessione iniziale.

lvlu27/lvlu1/lvlu1/pArt. II/sec5/Art. 33 Schutzdauer

Die Schutzdauer muss mindestens zwanzig Jahre vom Tag der Anmeldung an betragen.289

289 Es herrscht Einigkeit darüber, dass diejenigen Mitglieder, deren System kein Hauptpatent kennt, vorsehen können, dass die Schutzdauer ab dem Tag der Anmeldung im Hauptpatentsystem gerechnet wird.

 

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