Ove, in seguito ad una perturbazione del traffico, non sia possibile attenersi alle disposizioni del presente capitolo, il personale delle Strade ferrate svizzere9 ne avvertirà senz’indugio l’ufficio doganale competente.
Ist es infolge einer Betriebsstörung unmöglich, die Bestimmungen dieses Abschnitts einzuhalten, so wird das schweizerische Bahnpersonal unverzüglich das zuständige Zollamt verständigen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.