1. Il presente Accordo entrerà in vigore 4 mesi dopo la data della sua firma e sostituisce la dichiarazione scambiata fra la Svizzera e l’Italia per regolare il servizio doganale a bordo dei piroscafi sui Laghi Maggiore e di Lugano dell’8/18 gennaio 19016.
2. Esso avrà fine sei mesi dopo la sua denuncia da parte di uno dei due Stati; i sei mesi decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della denuncia medesima.
Fatto a Lugano il 3 aprile 1980, in duplice esemplare in lingua italiana.
Per il | Per il Governo |
P. Affolter | E. Del Gizzo |
6 [CS 12 780]
1. Die vorliegende Vereinbarung tritt vier Monate nach der Unterzeichnung in Kraft und ersetzt die zwischen der Schweiz und Italien ausgetauschte Erklärung vom 8./18. Januar 19017 betreffend den Zolldienst auf dem Langen‑ und dem Luganersee.
2. Sie tritt sechs Monate nach der Kündigung durch einen der beiden Staaten ausser Kraft, wobei die Frist am ersten Tag des auf die Kündigung folgenden Monats zu laufen beginnt.
Geschehen in Lugano, am 3. April 1980, in doppelter Urschrift in italienischer Sprache.
Für den | Für die Regierung |
P. Affolter | E. Del Gizzo |
7 [BS 12 805]
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