0.631.252.945.461.9 Accordo del 14 marzo 2017 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo al controllo in corso di viaggio sulla tratta Mendrisio-Varese

0.631.252.945.461.9 Vereinbarung vom 14. März 2017 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik über die Grenzabfertigung während der Fahrt auf der Strecke Mendrisio-Varese

Art. 3

Per gli effetti di quanto previsto al paragrafo 2 dell’articolo 7 della Convenzione quadro, le operazioni di controllo ai viaggiatori e al loro bagaglio eseguite sui treni si intendono di regola terminate da parte del Paese d’uscita quando gli agenti di detto Paese abbiano terminato il controllo.

Art. 3

Im Sinne der Bestimmungen von Artikel 7 Absatz 2 des Rahmenabkommens gelten die in den Zügen an Reisenden und ihrem Gepäck vom Ausgangsstaat vorzunehmenden Abfertigungshandlungen in der Regel als beendet, wenn die Bediensteten dieses Staates die Kontrolle beendet haben.

 

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