0.631.252.945.461.7 Accordo del 15 dicembre 1975 tra la Svizzera e l'Italia relativo al controllo sui treni in corso di viaggio sulla tratta Ponte Ribellasca-Camedo

0.631.252.945.461.7 Vereinbarung vom 15. Dezember 1975 zwischen der Schweiz und Italien über die Grenzabfertigung in Zügen während der Fahrt auf der Strecke Ponte Ribellasca-Camedo

Art. 3

Agli effetti di quanto previsto al paragrafo 2 dell’articolo 7 della Convenzione dell’11 marzo 19613, le operazioni di controllo dei viaggiatori e del loro bagaglio si intendono di regola terminate da parte del Paese d’uscita quando gli agenti di detto Paese abbiano abbandonato il compartimento.

Art. 3

Im Sinne der Bestimmungen von Artikel 7 Absatz 2 des Abkommens vom 11. März 19615 gilt die vom Ausgangsstaat vorzunehmende Abfertigung der Reisenden und ihres Gepäcks in der Regel als beendet, wenn die Bediensteten dieses Staates das Zugsabteil verlassen haben.

 

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