1. Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, sono chiamati a esercitare le loro funzioni nella zona, sono dispensati dall’obbligo di passaporto e di visto. Essi sono autorizzati a passare la frontiera e a recarsi sul luogo del proprio servizio, comprovando la loro identità e la loro qualifica con l’esibizione di documenti ufficiali. Restano riservate le decisioni di divieto d’ingresso che colpiscono personalmente gli agenti dello Stato limitrofo.
2. Le competenti amministrazioni dello Stato di soggiorno possono esigere che agenti dello Stato limitrofo, esercitanti le loro funzioni nello Stato di soggiorno, siano richiamati nel proprio Paese.
1. Die Bediensteten des Nachbarstaates, die in Anwendung dieses Abkommens ihren Dienst in der Zone auszuüben haben, sind vorn Pass‑ und Visumszwang befreit. Gegen Vorweisung eines amtlichen Ausweises über Identität und dienstliche Stellung sind sie berechtigt, die Grenze zu überschreiten und sich an ihren Dienstort zu begeben. Einreiseverbote, die gegen Bedienstete des Nachbarstaates persönlich gerichtet sind, bleiben vorbehalten.
2. Die zuständigen Verwaltungen des Gebietsstaates können die Abberufung von Bediensteten des Nachbarstaates verlangen, die ihren Dienst im Gebietsstaat ausüben.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.