Art. 410
1. In linea di massima gli agenti dello Stato limitrofo che esercitano le loro funzioni nello Stato di soggiorno vi si recano in treno e fanno ritorno nello Stato limitrofo con il medesimo mezzo di trasporto.
2. Per esercitare le loro funzioni nello Stato di soggiorno e in seguito ritornare nello Stato limitrofo, gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati, in caso di necessità, a utilizzare con le proprie autocivetta il seguente itinerario stradale:
3. Lungo il percorso menzionato nel numero precedente è autorizzato il porto dell’uniforme nazionale o il distintivo come anche il porto dell’arma personale regolamentare.
9 Introdotto dal n. II dello Scambio di note del 7 giu./19 ago. 1985 (RU 1985 1472). Abrogato dallo Scambio di note del 12 set. 2002/30 apr. 2003, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 1799).
10 Introdotto dallo Scambio di note del 12 set. 2002/30 apr. 2003, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 1799).
9 Eingefügt durch Ziff. II des Notenaustausches vom 7. Juni/19. Aug. 1985 (AS 1985 1472). Aufgehoben durch den Notenaustausch vom 12. Sept. 2002/30. April 2003, mit Wirkung seit 1. März 2009 (AS 2009 1799).
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