1. Gli agenti dello Stato limitrofo dipendono esclusivamente dalle autorità alle quali sono assoggettati per tutto quanto concerne la loro attività ufficiale, i rapporti di servizio e la disciplina.
2. Questi agenti non possono essere arrestati nella zona dalle autorità dello Stato di soggiorno per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni; essi soggiacciono, in questo caso, alla giurisdizione dello Stato limitrofo.
1. Die Bediensteten des Nachbarstaates unterstehen in bezug auf alles, was ihre amtliche Tätigkeit, das Dienstverhältnis und die Disziplin betrifft, ausschliesslich den Behörden, denen sie unterstellt sind.
2. Diese Bediensteten dürfen in der Zone von den Behörden des Gebietsstaates nicht wegen Handlungen festgenommen werden, die sie zur Ausübung ihres Dienstes vorgenommen haben; in diesem Fall unterstehen sie der Gerichtsbarkeit des Nachbarstaates.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.