0.631.252.916.320 Convenzione del 2 settembre 1963 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio (con Protocollo finale)

0.631.252.916.320 Abkommen vom 2. September 1963 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Errichtung nebeneinanderliegender Grenzabfertigungsstellen und die Grenzabfertigung in Verkehrsmitteln während der Fahrt (mit Schlussprotokoll)

Art. 3

(1)  La zona può comprendere:

1.
per ciò che concerne il traffico ferroviario:
a.
una parte della stazione e di altri impianti ferroviari, la tratta di linea tra la frontiera e l’ufficio, come anche parti delle stazioni situate su tale percorso;
b.
ove trattisi del controllo su un treno in viaggio, il treno sul determinato percorso, una parte delle stazioni dove inizia tale percorso e dove esso termina, come anche parti delle stazioni attraversate dal treno.
2.
per ciò che concerne il traffico stradale:
a.
una parte degli edifici di servizio, della strada e di altri impianti, come anche la strada tra la frontiera e l’ufficio;
b.
ove trattisi del controllo di un veicolo in corso di viaggio, il veicolo sul determinato percorso, come anche una parte degli edifici e degli impianti dove tale percorso inizia o termina.
3.
per ciò che concerne la navigazione:
a.
una parte degli edifici di servizio, della via navigabile come anche degli impianti rivieraschi e portuali nonchè la via navigabile tra la frontiera e l’ufficio;
b.
ove trattisi del controllo di un natante in corso di viaggio, il natante, il battello di controllo accompagnatore sul determinato percorso, come anche parte degli edifici e degli impianti ove tale percorso inizia e termina.

(2)  Gli accordi di cui all’articolo 1, numero 3, possono prevedere, per una delle parti di territorio, che i precedenti numeri da 1 a 3 descrivono senza includerle nella zona, l’applicazione di singole prescrizioni di questa Convenzione o la validità di determinati diritti e doveri che ne derivano.

(3)  I percorsi indicati nell’articolo 1, numero 3, lettere c e d, sono giuridicamente inclusi nella zona per il compimento degli atti ufficiali menzionati.

Art. 3

(1)  Die Zone kann umfassen:

1.
Im Eisenbahnverkehr:
a.
Teile des Bahnhofes und sonstiger Bahnanlagen, die Strecke zwischen der Grenze und der Grenzabfertigungsstelle sowie Teile der an dieser Strecke gelegenen Bahnhöfe;
b.
bei der Grenzabfertigung während der Fahrt den Zug auf der vorgesehenen Strecke sowie Teile der Bahnhöfe, in denen diese Strecke beginnt bzw. endet und die der Zug durchfährt.
2.
Im Strassenverkehr:
a.
Teile der Dienstgebäude, der Strasse und der sonstigen Anlagen sowie die Strasse zwischen der Grenze und der Grenzabfertigungsstelle,
b.
bei der Grenzabfertigung während der Fahrt das Strassenfahrzeug auf der vorgesehenen Strecke sowie Teile der Gebäude und Anlagen, bei denen diese Strecke beginnt bzw. endet.
3.
Im Schiffsverkehr:
a.
Teile der Dienstgebäude, der Wasserstrasse sowie der Ufer‑ und Hafenanlagen, die Wasserstrasse zwischen der Grenze und der Grenzabfertigungsstelle;
b.
bei der Grenzabfertigung während der Fahrt das Schiff und das begleitende Kontrollboot auf der vorgesehenen Strecke sowie Teile der Gebäude und Anlagen, bei denen diese Strecke beginnt bzw. endet.

(2)  Die Vereinbarungen gemäss Artikel 1 Absatz 3 können für einen in den vorstehenden Ziffern 1 bis 3 umschriebenen Gebietsteil, den sie nicht in die Zone einbeziehen, die Anwendung einzelner Vorschriften dieses Abkommens oder die Geltung bestimmter Rechte und Pflichten, die sich daraus ergeben, vorsehen.

(3)  Der Zone sind rechtlich gleichgestellt die Strecken gemäss Artikel 1 Absatz 3 Buchstaben c und d für die dort genannten Amtshandlungen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.