Ciascuna Parte contraente può dichiarare inapplicabili, temporaneamente o localmente, le disposizioni della presente Convenzione o gli accordi di cui all’articolo 1 nell’interesse della propria sicurezza o per ogni altro interesse imperativo d’ordine pubblico. Il Governo dell’altro Stato ne dovrà essere informato immediatamente.
Im Interesse seiner Sicherheit oder wegen anderweitiger zwingender öffentlicher Interessen kann jeder Vertragsstaat Bestimmungen dieses Abkommens oder der in Artikel 1 vorgesehenen Vereinbarungen zeitlich oder örtlich als unanwendbar erklären. Die Regierung des andern Staates ist hievon unverzüglich zu benachrichtigen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.