I colli di servizio spediti dagli uffici di controllo dello Stato limitrofo ai loro servizi, oppure da questi a quelli, possono essere trasportati a cura degli impiegati di questo Stato senza l’intervento del servizio postale o ferroviario dello Stato di soggiorno. Tali invii sono esentati da ogni tassa.
Dienstsendungen, die von den Grenzabfertigungsstellen des Nachbarstaates an Dienststellen im Nachbarstaat oder umgekehrt gesandt werden, können von den Bediensteten dieses Staates ohne Einschalten der Post‑ oder der Eisenbahnverwaltung des Gebietsstaates und frei von Gebühren befördert werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.