(1) Conformemente all’articolo 1 paragrafo 1 della convenzione del 1° giugno 19614, il presente accordo verrà confermato e messo in vigore per mezzo di uno scambio di note diplomatiche.
(2) L’accordo può essere denunciato per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con preavviso di sei mesi.
(1) Diese Vereinbarung wird gemäss Artikel 1 Absatz 4 des Abkommens vom 1. Juni 19613 durch Austausch diplomatischer Noten bestätigt und in Kraft gesetzt.
(2) Die Vereinbarung kann auf diplomatischem Wege unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten je auf den ersten Tag eines Monats gekündigt werden.
3 SR 0.631.252.993.690
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.