(1) Gli agenti dello Stato limitrofo chiamati, in applicazione della presente Convenzione, a esercitare le funzioni della zona, sono dispensati dall’obbligo di passaporto e di visto. Essi sono autorizzati a passare la frontiera e a recarsi sul luogo di servizio, comprovando l’identità e la qualifica con l’esibizione di documenti ufficiali. Restano pertanto riservati i divieti d’ingresso che colpiscono personalmente gli agenti dello Stato limitrofo.
(2) Le amministrazioni competenti dello Stato di soggiorno possono esigere il richiamo di agenti dello Stato limitrofo, esercitanti le loro funzioni nello Stato di soggiorno.
(1) Die Bediensteten des Nachbarstaates, die in Anwendung dieses Abkommens ihren Dienst in der Zone auszuüben haben, sind vom Pass‑ und Sichtvermerkszwang befreit. Gegen Vorweisung eines amtlichen Ausweises über Identität und dienstliche Stellung sind sie berechtigt, die Grenze zu überschreiten und sich an ihren Dienstort zu begeben. Ober Bedienstete des Nachbarstaates verhängte persönliche Einreiseverbote bleiben vorbehalten.
(2) Die zuständigen Verwaltungen des Gebietsstaates können die Abberufung von Bediensteten des Nachbarstaates verlangen, die ihren Dienst im Gebietsstaat ausüben.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.