1 Il conducente e gli altri addetti hanno la facoltà d’importare temporaneamente, in conformità delle condizioni stabilite dalle autorità doganali, una quantità ragionevole di effetti personali, secondo la durata del soggiorno nel Paese d’importazione.
2 Le provviste di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e sigarette, per il consumo personale, sono ammesse in franchigia di diritti e tasse d’importazione.
1 Der Fahrzeugführer und die übrige Fahrzeugbesatzung sind unter den von den Zollbehörden festgesetzten Bedingungen berechtigt, eine angemessene Menge von persönlichem Reisegut vorübergehend einzuführen, die der Aufenthaltsdauer im Einfuhrland entspricht.
2 Zum persönlichen Verbrauch bestimmte Mundvorräte und kleine Mengen Tabak, Zigarren und Zigaretten werden frei von Eingangsabgaben zugelassen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.