0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

0.631.252.512 Zollabkommen vom 14. November 1975 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen)

annex2/lvlu1/Art. 5 Veicoli con tetto scorrevole telonato

1.  Se del caso, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento si applicano ai veicoli con tetto scorrevole telonato. Inoltre, tali veicoli sono conformi alle disposizioni del presente articolo.

2.  Il tetto scorrevole telonato è conforme ai requisiti di cui alle lettere a–c seguenti:

a)
il tetto scorrevole telonato è commesso sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall’esterno senza lasciare tracce visibili sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili;
b)
il copertone del tetto scorrevole si sovrappone alla parte solida del tetto nella parte anteriore del compartimento di carico in modo da impedire che possa essere tirato sopra il bordo superiore del telaio superiore. Su tutta la lunghezza e su entrambi i lati del compartimento di carico, viene inserito nell’orlo del copertone del tetto un cavo di acciaio pretensionato in modo tale che non possa essere rimosso e reinserito senza lasciare tracce visibili. Il copertone del tetto è fissato al supporto scorrevole in modo che non possa essere rimosso e riposizionato senza lasciare tracce visibili;
c)
la guida e i dispositivi di tensione del tetto scorrevole nonché le altre parti mobili sono commessi in modo che, una volta chiusi e dotati di sigillo doganale, le porte, il tetto e le altre parti mobili non possano essere aperti o chiusi dall’esterno senza lasciare tracce visibili. La guida e i dispositivi di tensione del tetto scorrevole e le altre parti mobili sono commessi in modo che sia impossibile accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura.

Un esempio di un possibile sistema di costruzione è mostrato nell’illustrazione n. 10 in appendice al presente regolamento.

Illustrazione n. 1

Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura

Illustrazione n. 2

Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura


Illustrazione n. 2a)

Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura


Illustrazione n. 3

Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante saldatura

Illustrazione n. 4

Raccomodatura del copertone

Illustrazione n. 5

Modello di una ghiera

Illustrazione n. 6

Esempio di un dispositivo di chiusura a catenaccio per copertoni

Descrizione

Il presente dispositivo di chiusura a catenaccio del copertone può essere autorizzato a condizione che lo stesso sia munito di almeno un anello metallico a ciascuna estremità delle sponde. Le aperture adibite all’introduzione dell’anello sono di forma ovale e di dimensione appena sufficiente per permettere il passaggio dell’anello. La parte visibile dell’anello metallico non supera il doppio del diametro massimo del cavo di chiusura allorquando il dispositivo è chiuso.

Illustrazione n. 7

Esempio di copertone fissato ad un’armatura specialmente concepita

Descrizione

È ammessa la fissazione del copertone ai veicoli sempre che gli anelli siano incastrati nel profilo e la parte esterna non superi la profondità massima del profilo. La larghezza del profilo deve essere il più possibile ridotta.

Illustrazione n. 8

Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura

Descrizione

Grazie a questo sistema di chiusura di sicurezza i due orli delle aperture del copertone utilizzate per il caricamento e lo scaricamento sono collegati da un’asta di chiusura di sicurezza in alluminio. Le aperture del copertone sono munite, per l’intera lunghezza, d’una corda o d’un cavo fissati in un occhiello (v. illustrazione n. 8.1), in modo tale che risulta impossibile togliere il copertone dalla scanalatura dell’asta di chiusura di sicurezza. L’occhiello si trova all’esterno ed è saldato secondo le prescrizioni del paragrafo 4 dell’articolo 3 dell’allegato 2 della Convenzione. Gli orli devono essere introdotti nelle scanalature dell’asta di chiusura di sicurezza in alluminio e poi introdotti nelle due guide di scorrimento longitudinali parallele. Quando l’asta di chiusura di sicurezza è in posizione verticale gli orli del copertone devono essere uniti. All’estremità superiore dell’apertura l’asta di chiusura di sicurezza è bloccata da una placca di plastica trasparente ribattuta al copertone (v. illustrazione n. 8.2). L’asta di chiusura di sicurezza consta di due parti, collegate da una cerniera ribattuta in modo da poterla piegare per sistemarla o toglierla più facilmente. Detta cerniera deve essere ideata in maniera tale da impedire l’asportazione del fermaglio quando il sistema è chiuso (v. illustrazione n. 8.3). Nella parte inferiore dell’asta di chiusura di sicurezza bisogna prevedere un’apertura per lasciar passare l’anello. Questa apertura è ovale e deve appena permettere il passaggio dell’anello (v. illustrazione n. 8.4). La corda o il cavo di chiusura TIR vengono fatti passare in questo anello per bloccare l’asta di chiusura di sicurezza.

Illustrazione n. 9

Esempio della struttura di un veicolo dotato di copertoni scorrevoli

Illustrazione n. 10

annex2/lvlu1/Art. 4 Fahrzeuge mit Schiebeplanen

1.  Die Artikel 1–3 gelten auch für Fahrzeuge mit Schiebeplanen, soweit sie darauf anwendbar sind. Ausserdem müssen diese Fahrzeuge den Bestimmungen dieses Artikels entsprechen.

2.  Schiebeplanen, Boden, Türen und andere Bestandteile des Laderaums müssen den Erfordernissen in Artikel 3 Absätze 6, 8, 9 und 11 oder denen in nachstehenden Buchstaben a) bis f) entsprechen:

a)
Schiebeplanen, Boden, Türen und alle anderen Bestandteile des Laderaums müssen entweder durch Vorrichtungen, die von aussen nicht entfernt und wieder angebracht werden können, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen, oder durch eine Konstruktion zusammengefügt sein, die ohne Hinterlassung sichtbarer Spuren nicht verändert werden kann.
b)
Die Schutzdecke muss den festen Teil am Fahrzeugdach um mindestens ¼ des tatsächlichen Abstands zwischen den Spanngurten überdecken. Die Schutzdecke muss den festen Teil am Fahrzeugboden um mindestens 50 mm überdecken. Die horizontale Öffnung zwischen der Schutzdecke und dem festen Teil des Laderaums darf 10 mm, senkrecht an einer beliebigen Stelle der Längsachse des Fahrzeugs gemessen, nicht überschreiten, wenn der Laderaum zollamtlich verschlossen ist.
c)
Die Führung der Schiebeplane, die Schiebeplanenspannvorrichtungen und andere bewegliche Teile müssen so zusammengefügt sein, dass, wenn sie verschlossen und zollamtlich versiegelt sind, Türen und andere bewegliche Teile nicht ohne Hinterlassung sichtbarer Spuren von aussen geöffnet oder geschlossen werden können. Die Führung der Schiebeplane, die Schiebeplanenspannvorrichtungen und andere bewegliche Teile müssen so zusammengefügt sein, dass der Zugang zum Laderaum nach Sicherung der Verschlussvorrichtungen ohne Hinterlassung sichtbarer Spuren nicht möglich ist. Ein Beispiel für eine solche Konstruktion ist in der diesen Vorschriften beigefügten Zeichnung Nr. 9 dargestellt.
d)
Der waagerechte Abstand zwischen den Ringen für den Zollverschluss darf an den festen Bestandteilen des Fahrzeugs 200 mm nicht übersteigen. Der Abstand kann auch grösser sein, darf jedoch höchstens 300 mm auf jeder Seite des Holms betragen, wenn die Art der Konstruktion des Fahrzeugs und die Schutzdecke als solche jeden Zugang zum Laderaum verhindern. Die in Buchstabe b) enthaltenen Bestimmungen müssen in jedem Fall erfüllt sein.
e)
Der Abstand zwischen den Spanngurten darf höchstens 600 mm betragen.
f)
Die Befestigungsmittel zur Befestigung der Schutzdecke an den festen Bestandteilen des Fahrzeugs müssen den Erfordernissen in Artikel 3 Absatz 9 entsprechen.
 

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