1. All’atto di accettare la dichiarazione nel Paese di partenza o una modifica dei dati della dichiarazione in uno dei Paesi situati lungo l’itinerario, le autorità competenti autenticano i dati TIR anticipati o i dati di modifica anticipati nonché il titolare, in conformità della legislazione nazionale.
2. Le Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 accettano l’autenticazione del titolare effettuata dal sistema internazionale eTIR.
3. Le autorità competenti pubblicano l’elenco dei meccanismi di autenticazione diversi da quelli specificati nel paragrafo 2 del presente articolo e che possono essere utilizzati per l’autenticazione.
4. Le Parti contraenti vincolate dall’allegato 11 accettano i dati della dichiarazione ricevuti dalle autorità competenti del Paese di partenza e da quelle del Paese in cui è richiesta una modifica dei dati della dichiarazione tramite il sistema internazionale eTIR come l’equivalente giuridico di un libretto TIR accettato.
Das Gremium für die technische Durchführung:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.