1. Uno Stato che è Parte contraente potrà, mediante notificazione indirizzata al Segretariato generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza al fine di sottoporre la presente Convenzione a revisione.
2. Una conferenza di revisione, alla quale saranno invitate tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 52, sarà indetta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite allorché entro un termine di sei mesi, a decorrere dalla data in cui il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà trasmesso la notificazione almeno un quarto degli Stati che sono Parti contraenti gli avranno comunicato che acconsentono alla domanda.
3. Una conferenza di revisione, alla quale saranno invitate tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 52, sarà parimenti indetta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite tosto che avrà ricevuto una corrispondente richiesta da parte del Comitato di gestione. Il Comitato di gestione deciderà alla maggioranza dei suoi membri presenti e votanti se dev’essere presentata una tale richiesta.
4. Se una conferenza è indetta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 o 3 del presente articolo, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ne informerà tutte le Parti contraenti, invitandole a sottoporre, entro un termine di tre mesi, le proposte che esse desiderano siano esaminate durante la conferenza. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà a tutte le Parti contraenti, almeno tre mesi prima della data d’apertura della conferenza, l’ordine del giorno provvisorio della conferenza e i testi di tali proposte.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle Vertragsparteien und alle in Artikel 52 Absatz 1 bezeichneten Staaten von allen Ersuchen, Mitteilungen und Einwendungen aufgrund der Artikel 59, 60 und 60a und vom Datum des Inkrafttretens einer Änderung.
64 Fassung gemäss Änd. vom 6. Febr. 2020, in Kraft getreten für die Schweiz am 25. Mai 2021 (AS 2021 328).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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