1. La presente Convenzione, compresi i suoi Allegati, potrà essere modificata su proposta di una Parte contraente, conformemente alla procedura prevista nel presente articolo.
2. Con riserva delle disposizioni dell’articolo 60a, ogni proposta di emendamento della presente Convenzione sarà esaminata dal Comitato di gestione composto di tutte le Parti contraenti, conformemente al Regolamento interno oggetto dell’Allegato 8. Ogni emendamento di detto genere, esaminato o elaborato durante la riunione del Comitato di gestione e adottato dal Comitato alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, sarà comunicato dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazione Unite alle Parti contraenti, per l’accettazione.
3. Con riserva delle disposizioni degli articoli 60 e 60a, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo che precede, entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza d’un periodo di dodici mesi, a contare dalla data alla quale è stato comunicato, sempreché durante tale periodo nessuna obiezione all’emendamento proposto sia stata notificata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che è Parte contraente.
4. Se un’obiezione all’emendamento proposto è stata notificata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l’emendamento è reputato non accettato e non avrà alcun effetto.
59 Nuovo testo giusta la mod. del 6 feb. 2020, in vigore per la Svizzera dal 25 mag. 2021 (RU 2021 328).
Es wird ein Gremium für die technische Durchführung eingesetzt. Seine Zusammensetzung, seine Aufgaben und seine Geschäftsordnung sind in Anlage 11 festgelegt.
58 Eingefügt durch Änd. vom 6. Febr. 2020, in Kraft getreten für die Schweiz am 25. Mai 2021 (AS 2021 328).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.