La cassa mobile, destinata a costituire lo spazio di carico di un veicolo stradale, che non è chiusa come le altre casse menzionate nel presente allegato, bensì aperta e provvista di copertone, è ammessa al trasporto internazionale di merci con veicoli stradali sotto chiusura doganale, a condizione che essa sia conforme alle prescrizioni dell’articolo 5, dell’allegato 3, e, nella misura in cui sono applicabili, alle disposizioni del presente allegato. Devono inoltre essere visibili, quando la cassa mobile posta su un veicolo stradale è munita di copertone, le indicazioni e i certificati d’ammissione prescritti nei capoversi 1 e 4, dell’articolo 1, del presente allegato.
16 Introdotto dal n. Il 4 dell’accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti, in vigore dal 1° lug. 1966 (RU 1966 1338).
Die Vorschriften des Artikels 1 Absatz 4 und des Artikels 3 Absatz 4 sowie die Vorschriften des Artikels 2 Absätze 3 und 4, soweit sie den Schutz der Lüftungsöffnungen, ausgenommen solche mit mehrfach gewundenen Lüftungskanälen, und der Abflussöffnungen durch ein geschweisstes Metallgitter betreffen, sind vor dem 1. Januar 1961 nicht zwingend; vor diesem Zeitpunkt ausgestellte Zulassungsbescheinigungen (Verschlussanerkenntnisse) für Behälter, die diesen Vorschriften nicht entsprechen, sind jedoch nach dem 3 1. Dezember 1960 ungültig.
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