1 Le porte e tutti gli altri mezzi di chiusura dei veicoli devono essere provveduti d’un dispositivo che permetta una piombatura doganale semplice ed efficace. Il dispositivo va saldato nelle pareti delle porte, se sono metalliche, oppure fissato con due bulloni i cui dadi saranno superiormente ribaditi o saldati all’interno.
2 Le cerniere devono essere congegnate e applicate in maniera che le porte e gli altri mezzi di chiusura non possano, quando siano chiuse, essere tolti dai gangheri. Le viti, i perni e altri chiavistelli devono essere saldati alle parti esterne delle cerniere. Simili cautele non sono necessarie, quando le porte e altri mezzi di chiusura abbiano un dispositivo di chiusura a chiavistello, non accessibile dall’esterno, il quale, se chiuso, impedisce lo sgangheramento delle porte.
3 Le porte devono essere costruite in maniera, che coprano tutti gli interstizi e assicurino una chiusura completa ed efficace.
4 Il veicolo va provveduto d’un dispositivo che protegga adeguatamente la piombatura doganale, oppure sarà costruito in maniera, che questa sia adeguatamente protetta.
1 Die vorstehenden Vorschriften gelten auch für Isolier‑ und Kühlwagen, Tankwagen und Möbelwagen, soweit sie mit den technischen Eigenarten vereinbar sind, die sich aus der Zweckbestimmung dieser Fahrzeuge ergeben.
2 Flanschen (Abschlussdeckel), Leitungshähne und Mannlöcher von Tankwagen müssen so beschaffen sein, dass ein einfacher und wirksamer Zollverschluss möglich ist.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.