Non appena una Parte contraente dell’Accordo concernente l’applicazione provvisoria dei disegni di convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli per i trasporti stradali commerciali e sul trasporto delle merci su strada, conchiuso a Ginevra il 16 giugno 1949, sarà divenuta Parte contraente della presente Convenzione, provvederà, secondo l’articolo IV di quell’accordo, a disdirlo in quanto concerne il Disegno di Convenzione doganale sul trasporto internazionale delle merci su strada.
Das Unterzeichnungsprotokoll dieses Abkommens gilt als dessen integrierender Bestandteil und hat die gleiche Rechtswirksamkeit und Geltungsdauer wie das Abkommen selbst.
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