1 La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo che cinque dei Paesi menzionati nel capoverso 1 dell’articolo 39 l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d’adesione.
2 Per ciascun Paese che la ratifichi, o vi aderisca, dopo che cinque Paesi l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o d’adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione e di adesione.
1 Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen durch Notifikation an den Generalsekretär der Vereinten Nationen kündigen.
2 Die Kündigung wird fünfzehn Monate nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär der Vereinten Nationen wirksam.
3 Die Gültigkeit der Carnets TIR, die vor dem Tage, an dem die Kündigung wirksam wird, ausgegeben worden sind, wird durch die Kündigung nicht berührt; ebenso bleibt die Haftung der Verbände bestehen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.