0.631.252.511 Convenzione doganale del 15 gennaio 1959 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con All. e Protocollo di firma)

0.631.252.511 Zollabkommen vom 15. Januar 1959 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen und Unterzeichnungsprotokoll)

Art. 29

1 Ogni Parte contraente ha il diritto d’escludere temporaneamente o definitivamente dalle agevolezze della presente Convenzione ogni persona colpevole di grave infrazione alle leggi e regolamenti doganali sui trasporti internazionali di merci con veicoli stradali.

2 Tale esclusione dev’essere immediatamente notificata alle autorità doganali della Parte contraente sul cui territorio la persona, della quale si tratta, ha il domicilio o la residenza d’affari, e all’associazione garante del Paese nel quale sia stata commessa l’infrazione.

Art. 30

Carnet‑TIR‑Formulare, die den bürgenden Verbänden von den mit ihnen in Verbindung stehenden ausländischen Verbänden oder von internationalen Organisationen zugesandt werden, sind von Eingangsabgaben sowie von Einfuhrverboten und Einfuhrbeschränkungen befreit.

 

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