La presente Convenzione concerne i trasporti di merci, senza ricaricamento delle medesime, per una o parecchie frontiere, da un ufficio doganale di partenza d’una Parte contraente fino a un ufficio doganale di destinazione d’una Parte contraente, oppure della medesima Parte contraente, in veicoli stradali o in casse mobili caricate sui medesimi, ancorchè, su una parte del percorso tra gli uffici di partenza e di destinazione, tali veicoli siano trasportati con un altro mezzo.
Voraussetzung für die Anwendung dieses Abkommens ist,
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.