0.631.252.511 Convenzione doganale del 15 gennaio 1959 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con All. e Protocollo di firma)

0.631.252.511 Zollabkommen vom 15. Januar 1959 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen und Unterzeichnungsprotokoll)

Art. 19

1 Le disposizioni del presente capo sono applicabili soltanto al trasporto di merci grevi o voluminose, definite nella lettera h dell’articolo 1.

2 Le agevolezze previste nel presente capo sono concesse, qualora, secondo il parere delle autorità doganali dell’ufficio doganale di partenza:

a.
sia possibile riconoscere, mediante la descrizione che ne è data, le merci grevi o voluminose trasportate, come anche gli accessori che fossero trasportati nel medesimo tempo, oppure di provvederle di contrassegni, o di piombarle, in maniera da impedire che a tali merci e accessori non possano essere sostituite altre, nè che alcuna possa essere sottratta;
b.
il veicolo stradale non contenga alcun compartimento nascosto, nel quale sia possibile occultare delle merci.

Art. 20

Für aussergewöhnlich schwere oder sperrige Waren, die mit Carnet TIR befördert werden, wird, sofern die Vorschriften dieses Kapitels sowie des Kapitels V beachtet werden, die Entrichtung oder Hinterlegung von Eingangs‑ oder Ausgangsabgaben bei den Durchgangszollämtern nicht gefordert.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.