1. Affinché i contenitori soddisfino alle condizioni del succitato articolo 1 è richiesto quanto segue:
- a)
- gli elementi costitutivi del contenitore (pareti, pavimento, porte, tetto, montanti, telai, traverse, ecc.) devono essere commessi sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall’esterno senza lasciare tracce visibili, sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pavimento, le porte e il tetto sono costituiti da diversi elementi, quest’ultimi devono soddisfare alle medesime condizioni ed essere sufficientemente resistenti;
- b)
- le porte e tutti gli altri congegni di chiusura (compresi i rubinetti, i passi d’uomo, le flange, ecc.) vanno provvisti di un dispositivo che permetta l’apposizione della chiusura doganale. Detto dispositivo non deve poter essere rimosso e riapplicato dall’esterno senza lasciare tracce visibili e anche la porta o la chiusura non dovrà poter essere aperta senza danneggiare la chiusura doganale. Quest’ultima dev’essere sufficientemente protetta. Sono ammessi i tetti scorrevoli;
- c)
- le aperture di aerazione e di scolo vanno provviste di un dispositivo che impedisca l’accesso all’interno del contenitore. Tale dispositivo sarà costruito in modo da non poter essere rimosso e riapplicato dall’esterno senza lasciare tracce visibili.
2. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1 lettera c) delle presenti prescrizioni, gli elementi costitutivi del contenitore che, per motivi di praticità, comportano degli spazi vuoti, sono ammessi (ad es. interstizi di doppie pareti). Per impedire che tali spazi siano utilizzati per dissimularvi merci:
- i)
- se il rivestimento interno del contenitore ricopre la parete su tutta la sua altezza dal pavimento al tetto, oppure se, in altri casi, lo spazio fra questo rivestimento e la parete esterna è completamente chiuso, il rivestimento dev’essere apposto in modo tale da non potere essere smontato e riapplicato senza lasciare tracce visibili, e;
- ii)
- se il rivestimento non ricopre la parete in tutta la sua altezza e se gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono completamente chiusi, e in tutti gli altri casi in cui la costruzione del contenitore comporta degli spazi vuoti, questi devono essere limitati al minimo ed essere facilmente accessibili per i controlli doganali.